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– Dal decreto Agosto altre 18 settimane di integrazione salariale, ma con regole nuove

Altre 18 settimane di integrazione salariale suddivise in due tranche di 9 settimane ciascuna, da collocare nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020: è quanto prevede il decreto Agosto.

Le prime 9 settimane assorbono i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Le successive 9 settimane hanno un costo per il datore di lavoro: si pagherà un contributo aggiuntivo inversamente proporzionale al calo di fatturato subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

Il decreto Agosto rispetto ai precedenti provvedimenti non modifica le prime disposizioni della “Cassa Covid” contenute nel Cura Italia (DL n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020), ma le richiama stabilendo che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione della CIG, dell’assegno ordinario e della cassa in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL n. 18/2020. Sono dunque compresi anche i trattamenti che “sospendono” gli interventi di cassa integrazione straordinaria e di solidarietà.

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