Lavoratrice madre tutte le regole per dimissioni e licenziamento
Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, oltre a dettare disposizioni in ordine alle assenze legittime dal lavoro, retribuite o meno, in capo alla lavoratrice ed al lavoratore aventi diritto, prevede una serie di ulteriori disposizioni poste a tutela dei soggetti medesimi, specialmente con riferimento alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina le dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre. La norma – riformata nel 2012 e nel 2015 – prevede che le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre – anche adottivi – durante il periodo di tutela previsto dalla legge (periodo di gravidanza e nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento) non siano del tutto libere, sul presupposto che durante tale periodo portato da un 1 a 3 anni (a differenza di quanto avviene in caso di licenziamento, in cui il periodo di tutela è rimasto di 1 anno) la scelta di lasciare il lavoro da parte della lavoratrice madre e del lavoratore padre non sia del tutto volontaria. Alle dimissioni sono state aggiunte anche le risoluzioni consensuali, manifestando una specifica uniformità di intenti con la procedura di convalida delle dimissioni disciplinata dall’art. 26, D.Lgs. n. 151/2015 e dal D.M. 15 dicembre 2015.